COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Geraci Michele (Presidente A.S.D. Sancataldese)

2)  Società  A.S.D. Sancataldese (Cl)

Procedimento 24/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 1229 08-09 del 06 Luglio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. nonché articolo 4 comma 1C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 06 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Geraci Michele la inibizione per mesi 1 (uno); alla  società A.S.D. Sancataldese l’ammenda di € 100,00 (cento)

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

v  Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig.  Geraci Michele (Presidente A.S.D. Sancataldese)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Sancataldese l’ammenda di € 100,00 (cento)

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