COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO:

Procura Federale a carico di :

1.  Sig. SFERRAZZA Gioacchino (Amministratore Unico e Legale Rappresentante società S.S. Akragas  Calcio s.r.l.)

2.  Società S.S. AKRAGAS Calcio s.r.l. -

Procedimento n°33/A

-  Il Procuratore Federale, lette le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Gioacchino Sferrazza, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società S.S. Akragas Calcio s.r.l., militante nel campionato siciliano di Eccellenza, per la stagione 2009-2010, rilasciate al termine dell’incontro Akragas Calcio - Sporting Arenella Palermo , disputatosi il 27 Settembre 2009 ed apparse, il giorno successivo, su “Il Giornale di Sicilia” e su alcuni siti Web tra cui: WWW.repubblica.it  (ed all’interno dello stesso,  Palermo. it) e WWW.agrigentoweb.it  (le cui relative pagine vengono stampate ed allegate agli atti per formare parte integrante del presente provvedimento) nonché trasmesse in diretta da un’emittente radiofonica agrigentina;

rilevato che, nel corso delle medesime il predetto proferiva la seguente frase ai giornalisti presenti: “Vorrei dedicare la vittoria all’amico fraterno Nicola Ribisi”;

lette le note della Questura di Agrigento del 28 Settembre 2009 e del Procuratore dell Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Agrigento del 29 Settembre 2009 nelle quali si evidenzia che il Ribisi è stato tratto in arresto il 18 Settembre 2009 in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. – D.D.A. di Palermo presso il Tribunale di Palermo, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso;

ritenuto che la dichiarazione del Sig. Gioacchino Sferrazza – rilasciata pubblicamente nel corso di esternazioni rese agli organi di stampa – la quale non può non essere in relazione con le sopra evidenziate vicende giudiziarie riguardanti il Sig. Ribisi, per la stretta vicinanza temporale e per la risonanza mediatica che aveva caratterizzato quest’ultime, assume una valenza contrastante con i particolari dettami di correttezza e probità imposti dall’art.1 del C.G.S. ai soggetti che svolgono attività rilevante in ambito federale, soprattutto in considerazione del ruolo rivestito dal Sig. Sferrazza in seno alla S.S. Akragas s.r.l., della occasione pubblica in cui tale dichiarazione è stata rilasciata e dal riferimento esplicito contenuto nella stessa, non solo a sentimenti privati di amicizia fraterna ma anche di dedica della vittoria della squadra di calcio locale costituente patrimonio sportivo della collettività agrigentina e non bene rientrante nella sfera di dominio esclusivo del Sig. Sferrazza. Le dichiarazioni in questione, inoltre, per la pubblicità che le ha caratterizzate, costituisco espressione di un comportamento direttamente, o indirettamente, idoneo a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, in violazione degli artt. 1 comma 1 e 12 comma 7 del C.G.S., ascrivibile al sig. Gioacchino Sferrazza

ritenuto  altresì che dai sopra indicati comportamenti, consegue la responsabilità diretta della società S.S. Akragas  Calcio s.r.l., ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 12 comma 5 del C.G.S. ; con nota n°1567 /309 – pf – 09-10 del 30 Settembre 2009 ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Sicilia:

-  il Sig. Sferrazza Gioacchino - amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Akragas Calcio s.r.l. nonché la stessa società S.S. Akragas Calcio s.r.l., per rispondere:  il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. e della violazione di cui all’art.12 comma 7 del C.G.S., per avere rilasciato delle

-  dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonee a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, rese pubblicamente agli organi di stampa, come sopra riportate;  la società S.S. Akragas Calcio s.r.l., della violazione di cui agli articoli 4 comma 1 e 12 comma 5 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Amministratore unico e rappresentante legale.

Contestati debitamente i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo giorno 20 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30, presso i locali Federcalcio- Via Ugo La Malfa, 122 Palermo.

Alla predetta udienza sono presenti:

-  il Sig. Sferrazza Gioacchino, assistito dall’Avv. Maurizio Cassaro, 

-  il Sig. Galvano Liberto, in rappresentanza della S.S. Akragas Calcio s.r.l., assistito dall’Avv. Giancarlo Rosato;

-  Per la Procura Federale:

-  Avvocato Alfredo Mansitieri

-  Avvocato Salvatore Sciacchitano

-  Avvocato Giulia Saitta

Il Presidente della Commissione Disciplinare, alle ore 15,30 dello stesso giorno 20 Ottobre 2009 dichiara aperta l’udienza.

Preliminarmente l’avv. Maurizio Cassaro chiede visione, alla luce della pubblicità e notorietà, della conferenza stampa del 29 Settembre 2009, tenuta ad Agrigento presso gli impianti sportivi denominati “La Pinetina” e ampiamente passata per i canali mediatici, nella quale ,il giornalista primo estenzore della notizia per la quale oggi è procedimento (Sig. Cardinale Gerlando del Giornale di Sicilia), ha riconosciuto espressamente, diversamente dalla notizia prima data, che l’Amministratore unico della S.S. Akragas Calcio s.r.l., no ha mai pronunciato l’espressioni oggetto del suo articolo giornalistico; chiede che la Procura Federale prenda atto di quanto sopra ai fini delle sue determinazioni del caso; chiede, a supporto, di depositare il “C.D.” riproducente la conferenza stampa di cui detto, allegato all’istanza di revoca in autotutela del “Daspo” inflitto al Sig.Sferrazza; Quanto sopra come atto nuovo.

-  Il Rappresentante della Procura Federale si oppone alla produzione della documentazione che oggi si offre da parte della difesa del Sig. Sferrazza, sia perché tardiva sia perché ininfluente  ai fini della decisione dell’odierno procedimento in quanto le dichiarazioni del giornalista (Cardinale Gerlando) e di altri giornalisti, dovevano essere smentiti secondo le norme della legge sulla Stampa ed, inoltre, perché non di certa provenienza.

-  La Commissione Disciplinare, in ordine alla richiesta preliminare formulata dalla difesa del Sig. Gioacchino Sferrazza, osserva: “preliminarmente la richiesta è tardiva  e non può essere  accolta anche se la difesa richiedente sostiene che trattasi di fatto nuovo; inoltre la dichiarazione prima resa dal giornalista del Giornale di Sicilia, Sig. Gerlando Cardinale, non è stata smentita dallo stesso nelle forme previste dalla legge sulla Stampa e, dunque, non può assumere, in tale forma, valore di prova. P.Q.M. rigetta la richiesta preliminare presentata dalla difesa del Sig. Gioacchino Sferrazza.

-  Conclusa la fase dibattimentale, il Presidente dà la parola alle parti in causa perché formulino le loro conclusioni e richieste:

a)  a Procura Federale, raccolta la dichiarazione espressa dal rappresentante della società S.S. Akragas Calcio s.r.l., ne chiede la verbalizzazione cioè “nell’occasione della gara di “Coppa Italia” mercoledì successivo il 27 Settembre 2009, la squadra dell’Akragas è scesa in campo indossando le maglie con la dicitura “AKRAGAS CONTRO LA M;AFIA”. Per l’occasione  il rappresentante della suddetta società, nel confermare l’episodio, dichiara che nell’occasione stessa erano presenti, assistendo all’incontro sportivo, le massime autorità politiche, amministrative e statali del territorio che hanno manifestato i loro complimenti per l’iniziativa realizzata dalla società Akragas Calcio. Passando nella formulazione delle sue conclusioni e  richieste chiede: “ritenere responsabile il Sig. Gioacchino Sferrazza di quanto allo stesso addebitato, giusto atto di deferimento e rinvio a giudizio, debitamente allo stesso notificato, infliggendogli a tutti gli effetti la inibizione (art.19 , punto 1 lettera h) C.G.S.) , per anni  5 (cinque); - alla società S.S. Akragas Calcio s.r.l. , la penalizzazione di 1 (uno) punto nella classifica di competenza - campionato stagione 2009-2010 . b)  L’avv. Maurizio Cassaro (in difesa del suo assistito Sig. Gioacchino Sferrazza) “ ritenere che il deferimento è infondato in fatto e in diritto, perché, trovando spunto su quanto pubblicato e poi smentito dallo stesso giornalista, le espressioni attribuite al Sig. Sferrazza Gioacchino,  come da atto di deferimento, oltre a non essere stata mai pronunciata, laddove fosse stata effettivamente pronunciata, escludendo che il Sig. Sferrazza abbia mai pronunciato il cognome dell’amico” Nicola”, ogni eventuale accostamento e riferimento nella persona di tale “Ribisi Nicola”, non corrisponde a quanto esternato dal Sig. Sferrazza. Considera che, pur tuttavia la contestazione, così come formulata appare contrastare con quei canoni di manifestazione sportiva, dalle intenzioni dell’Amministratore unico. Poiché nel comportamento commissivo o omissivo del Sig. Sferrazza non pare rinvenirsi le espressioni direttamente  o indirettamente idonee a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia e, perché il Sig. Sferrazza non ha violato gli artt.1 comma 1) e 12 comma 7) C.G.S., chiede che la Commissione Disciplinare voglia rigettare l’atto di deferimento, infondato in fatto e indiritto, non infliggendo al Sig. Sferrazza alcuna sanzione. Chiede anche un rinvio per assicurarne la richiesta smentita. c)  L’Avv. Giancarlo Rosato: (in difesa della società S.S. Akragas Calcio s.r.l. e per essa del Sig.Liberto Galvano ) “chiede ,“ove fossa statuita una responsabilità di cui al presente procedimento, a carico della società in udienza dallo stesso assistito, una sanzione nella minima misura consequenziale. Prende atto della richiesta della Procura Federale riferentesi alla società S.S. Akragas Calcio s.r.l.  

Il deferimento in esame trova la sua proposizione dall’ acquisizione di precise e ben determinate dichiarazioni rilasciate dal Soc. Gioacchino Sferrazza al termine di un incontro di calcio vinto, disputatosi il 27 Settembre 2009 e pubblicate il giorno successivo su alcuni quotidiani regionali e nazionali, nonché trasmesse in diretta da una emittente radiofonica agrigentina.

Le dichiarazioni incriminate si compendiano nella seguente frase:”Vorrei dedicare la vittoria all’amico fraterno Nicola Ribisi”.

Va annotato che sin dal giorno immediatamente successivo (28/9/2009) la Questura di Agrigento – D.I.G.O.S. – si è attivata per far conoscere alle autorità competenti della F.I.G.C. l’episodio avveratosi, significando l’incidenza sociale e di responsabilità comportamentali, avuto riguardo della particolare reale posizione in cui trovasi il ricordato sig. Nicola Ribisi, in atto in stato di arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. – D.D.A. di Palermo, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

L’episodio, di per sé, riveste particolare rilevanza oltre e soprattutto nell’abito sociale comune  ma anche per la sua incidentale responsabilità che và posta a carico di qualsiasi soggetto che svolge attività più o meno rilevante in ambito federale e, nel caso in specie, soprattutto dal ruolo rivestito dal Sig. Sferrazza in seno alla S.S. Akragas Calcio s.r.l.

Và subito precisata l’occasionalità di natura pubblica in cui la più che censurabile dichiarazione è stata rilasciata, determinando la sua conoscenza di dominio pubblico direttamente o a mezzo dell’esternazioni rese agli organi di stampa.

In udienza nella fase dibattimentale la difesa e lo stesso Sig. Sferrazza Gioacchino negano di avere pronunciato la frase incriminata, sostenendo di non avere mai fatto mensione all’indicazione cognominale  di “Ribisi”:

All’uopo, questo Organo Decidente, obbietta che il Sig. Gioacchino Sferrazza non ha mai indicato o comunicato a chi appartenesse il nome dell’amico “Nicola” che avrà pur un proprio cognome. Ma, più ancora, se è vero, come dallo stesso Sig. Sferrazza Gioacchino sostenuto, che il giornalista, cui è stata rilasciata l’intervista, oggetto dell’odierno deferimento, è incorso in errore di trascrizione nella pubblicazione nell’indicare il soggetto destinatario dell’affettuosa  dedica pronunciata dal Sig.Sferrazza, errore che sarebbe stato ammesso dallo stesso giornalista, sarebbe stato necessario, opportuno, tempestivamente e di diritto da parte del Sig. Gioacchino Sferrazza, pretendere una formale e sostanziale smentita da pubblicare sullo stesso organo di stampa, nel rispetto delle norme di legge che regolamentano, proprio, all’attività di stampa.

Le norme in materia prevedono, addirittura, l’obbligatorietà in merito, attraverso un provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, a carico dell’Organo di Stampa ed a seguito richiesta dell’interessato.

Tutto quanto sopra evidenziato non risulta  essere stato avvertito e curato nel proprio interesse dal Sig. Gioacchino Sferrazza, anzi lo stesso, in udienza, formulava il proposito di provvederne in seguito.

Le dichiarazioni, in proposito, esposte dall’odierno deferito non sono esimenti della responsabilità a suo carico statuita, per quanto dallo stesso posto in essere e senza ipotesi di dubbio accertato, dichiarazioni rimaste nella loro sostanza solo a livello labiale mai smentite, nel rispetto delle norme di legge in merito, nelle dovute forme documentali.

Così osservando, nel pieno convincimento cui perviene questo Organo Decidente  che il Sig. Gioacchino Sferrazza ha posto in essere un comportamento contrastante con i principi di lealtà, probità e correttezza sia in campo sociale e, per quanto ci riguarda, in campo Federale lesivo dei precetti di cui agli artt.1 comma 1) e 12 comma 7) Codice di Giustizia Sportiva, decide come in dispositivo.

Per quanto attiene la posizione processuale della società S.S. Akragas Calcio s.r.l., pone in piena rilevanza l’accertata dissociazione della stessa società dall’operato del proprio tesserato Sig. Gioacchino Sferrazza, chiamato a risponderne in proprio di quanto addebitatogli; ritiene, inoltre, che può pronunciarsi per la mancanza di connessione e accostamento tra l’operato del Sig. Sferrazza Gioacchino con il fatto sportivo considerato nel suo svolgimento di mera attività sportiva. Fermo restando la statuizione della responsabilità diretta. Visti gli artt. 1 ; 4; 12 del Codice di Giustizia Sportiva

P.Q.M.

DELIBERA:

-di ritenere responsabile il Sig. Gioacchino Sferrazza (Amministratore unico e legale rappresentante della S.S. Akragas Calcio s.r.l.) dei capi d’imputazioni giusto atto di deferimento e rinvio a giudizio, allo stesso debitamente notificati, infliggendogli la inibizione per anni 5 (cinque) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto1) lettera h) C.G.S.

-di infliggere alla società S.S. Akragas Calcio s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, con le motivazioni di cui in narrativa, la penalizzazione di 1(uno) punto nella classifica del campionato di competenza stagione 2009-2010.

La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.

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