COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Marchetti Venerando (Presidente A.S. Città di Acireale)

2)  Società A.S. Città  di  Acireale  (Ct)

Procedimento 29/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 761 pf 08-09/GS/reg del 15 Settembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali di cui al C.U. n°1 del 09 Luglio 2008 nonché dell’ art.4 comma 1) C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 13 Ottobre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza é presente nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili, quanti rinviati a giudizio, dei casi di imputazione di cui all’atto di deferimento  infliggendo al Sig. Marchetti Venerando la inibizione per mesi 3 (tre )  ; alla società A.S. Città di Acireale l’ammenda di € 300,00 (trecento)”

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

v  Ritenuto che le parti deferite e rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento loro debitamente notificato,devono rispondere di quanto loro addebitato.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Marcgetti Venerando (Presidente A.S. Città di Acireale )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S. Città di Acireale l’ammenda, a titolo di responsabilità diretta, di € 200,00 (duecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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