COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Salvatore Troisi (Presidente ASD città di Naro)

2)  Società ASD Città di Naro(Ag)

Procedimento 69/A

Considerato che la Procura Federale con nota 2177/973 08-09 pf /AA/ac del 27 Ottobre 2009  debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. e 24 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e 22 bis comma 6) N.O.I.F. nonché  art.4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig.Salvatore Troisi la inibizione per mesi 3 (tre); alla società ASD Città di Naro l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta)

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:la società deferita ha prodotto memoria difensiva intesa a scusarsi per l’incoveniente addebitato, causa condizioni di salute impediva a seguito gravissimo incidente. Si affida al giudizio di questa Commissione Disciplinare.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate comunque  a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato e, che, i motivi addotti a difesa non sono esimenti di quanto addebitato nel rispetto delle norme Federali in atto vigenti.

DELIBERA

 Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Troisi Salvatore (Presidente ASD Città di Naro)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società ASD Città di Naro l’ammenda, a titolo di responsabilità diretta di € 500,00 (cinquecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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