COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig.La Rosa Salvatore (Presidente  Pol. D. S. Stefano)

2)  Società Pol. D. S. Stefano (Me)

3)  Sig. Russo Antonino (Presidente pro tempore Pol. D. S. Stefano)

Procedimento 81/A

Considerato che la Procura Federale con nota 093  09-10 del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. con riferimento al dispositivo di cui al C.U. n°1 del 09 Luglio 2008, nonché all’ art.4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza  è presente il Sig. La Rosa Salvatore n.q. di Presidente attuale della società deferita.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig.  Russo Antonino, la inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. ed in qualsiasi ruolo per mesi 2 (due);  di infliggere alla società POl. D. S. Stefano l’ammenda di € 300,00 (trecento)”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: l’attuale Presidente della società deferita, presente in udienza, ribadisce quanto sostenuto nelle memorie difensive acquisite agli atti.

Ritenuto che l’infrazione contestata va addebitata al Presidente pro tempore Sig. Russo Antonino, mentre la società interessata risponde sempre delle infrazioni consumate ed ad  essa addebitate.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Russo Antonino (Presidente pro tempore della Pol. D. S. Stefano)  la inibizione a tesserarsi in qualsiasi ruolo nella F.I.G.C. , ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società Pol. D. S. Stefano l’ammenda a titolo di responsabilità diretta di € 150,00 (centocinquanta)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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