COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Pietro Ruggirello (n. q. di Presidente società Pol. D. Il Gabbiamo )
Società Pol. D. Il Gabbiano (Tp)
Procedimento 73 /A
Considerato che la Procura Federale con nota 090 09-10 del 02 Novembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. con riferimento a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale 1 del 09 Luglio 2008, nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Pietro Ruggirello la inibizione per mesi 3 (tre ); alla società Pol. D. Il Gabbiano l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Pietro Ruggirello (n .q. di Presidente della Pol. D. Il Gabbiano) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società Pol. D. Il Gabbiano, a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale