COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO a carico Soc. ASD Buseto, suo Presidente pro-tempore Sig. Poma Francesco e n.23 calciatori per violazione art.43, commi 1,2,3  N.O.I.F., ed art.1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995.

Campionato Promozione 2008/2009

Con nota raccomandata del 10/11/2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori.

In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.23 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.

La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva: può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto. Manca infatti agli atti del competente Organo Federale  la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 213 Maggio 1995 e dalla Legge Regione Siciliana n.36 del 30/12/2000.

Da quanto sopra discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria.

Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, che nella fattispecie si ritiene di potere quantificare in €.50,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica.

Ciò premesso, questa decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 5/01/2010 non sono comparsi i deferiti e che nessuna memoria di difesa è stata prodotta,

DELIBERA

In accoglimento del proposto deferimento,

di infliggere alla società  ASD Buseto l’ammenda di €.1.150,00;

di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Poma Francesco a tutto il 30/04/2010;

di infliggere ai calciatori Barraco Michel, Calamia Salvatore, Cardillo Giuseppe, Catalonotti Domenico, Criscenti Rosario Roberto, Pirro Nicola, Messina Alex, Navetta Nicolò, Pellegrino Roberto, Pianelli Leonardo, Savona Pietro, Todaro Giuseppe, Virgilio Giuseppe, già tesserati per la Società ASD Buseto, e Campo Vito, Castiglione Salvatore, Iovino Vincenzo, Mangiapane Antonino, Navetta Simone, Novara Roberto, Spagnolo Antonio, Tranchida Piero, Vescovo Fabio, Villano Cristoforo, attualmente svincolati ed all’epoca dei fatti tesserati per la ASD Buseto, l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico.

Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.

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