COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Panzica Salvatore (Presidente A.S.D. Real Resuttano )
2) A.S.D. Real Resuttano (Cl)
Procedimento 84/A
Considerato che la Procura Federale con nota 686 08.09 del 26 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui all’ art.1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’articolo 40 comma 1 Regolamento LND, nonché art. 4 comma 1 C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 01 Dicembre 2009 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Panzica Salvatore;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Panzica Salvatore la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Real Resuttano l’ammenda di € 500,00 (cinquecento);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Panzica Salvatore si giustifica di non aver potuto tesserate un tecnico per mancanza di fondi;
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro ascritto ed accertato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato;
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Panzica Salvatore (Presidente A.S.D. Real Resuttano) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla A.S.D. Real Resuttano l’ammenda, a titolo di responsabilità diretta, di € 500,00 (cinquecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale