COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig.Vincenzo Meola  (Presidente  A.S.D. Olimpique  Finale)

2)  A.S.D. Olimpique  Finale (Pa)

Procedimento 89/A

Considerato che la Procura Federale con nota 092 – 09/10 del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. nonché articolo 4 comma 1)  C.G.S.;

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 01 dicembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti  deferite;

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Vincenzo Meola la inibizione per mesi 3 (tre); alla  società A.S.D. Olimpique Finale  l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”;

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva;

Ritenuto che le parti deferite devono rispondere degli addebiti a loro carico ascritti, (mancata partecipazione ai campionati giovanili d’obbligo) giusto atto di deferimento debitamente loro notificato;

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Vincenzo Meola  (Presidente A.S.D.  Olimpique Finale)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D.  Olimpique Finale, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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