COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig.Salvatore Giacobbe (Presidente U.S.D. Rocca di Caprileone)
2) U.S.D. Rocca di Caprileone (Me)
Procedimento 90/A
Considerato che la Procura Federale con nota 096– 09/10 del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. nonché articolo 4 comma 1) C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 01 dicembre 2009 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Giacobbe Salvatore, Presidente della società deferita;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Giacobbe Salvatore la inibizione per mesi 3 (tre); alla società U.S.D. Rocca di Caprileone l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”;
Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: il dirigente presente in udienza dichiara di non avere partecipato ai campionati d’obbligo per mera dimenticanza;
Ritenuto che i motivi addotti a difesa non sono esimenti delle responsabilità sancite a carico delle parti deferite dei quali rispondono di quanto loro addebitato;
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Giacobbe Salvatore (Presidente U.S.D. Rocca di Caprileone ) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società U.S.D. Rocca di Caprileone , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale