COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI: DE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Cantello Francesco (Presidente Pol. Buterese E. Mattei )
2) Pol. Buterese E. Mattei (Cl)
Procedimento 130/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1129 pf 08-09 GS/reg del 21/10/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’articolo 40 regolamento LND, nonché art 40 comma 1 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Gennaio 2010 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Cantello Francesco la inibizione per mesi 2 (due); alla società Pol. Buterese E. Mattei l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Cantello Francesco (Presidente Pol. Buterese E. Mattei ) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società Pol. Buterese E. Mattei l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale