COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. Emulo Giuseppe  (Presidente  U.S. Niscemi all’epoca dei fatti, ora U.S.D. Atletico Gela)

2.  U.S.D. Atletico Gela,  già  U.S. Niscemi (Cl)

Procedimento 131/A

Considerato che la Procura Federale con nota 694 pf 08-09/Gs/reg del 22/10/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. n riferimento al punto 14 disposizioni generali C.U. n°1 del 09/07/2008 pagina 43 nonché all’articolo 14 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Gennaio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Emulo Giuseppe  la inibizione per mesi 1 (uno); alla società U.S.D. Atletico Gela l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

 Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Emulo Giuseppe (Presidente  U.S. Niscemi all’epoca dei fatti, ora U.S.D. Atletico Gela) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società U.S.D. Atletico Gela a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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