COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Alecci Carmelo (Direttore Generale all’epoca dei fatti della A.S.D. Paternò 2004 )
2. Sig. Isaia Giuseppe (Dirigente all’epoca dei fatti della A.S.D. Paternò 2004 )
3. A.S.D. Paternò 2004 (Ct)
Procedimento 137/A
Considerato che la Procura Federale con nota 751 pf 08-09 GS/reg del 14/11/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’articolo 38 comma 1 e art.61 comma 1 NOIF nonché art. 4 comma 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Gennaio 2010 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo ai Sig. Alecci Carmelo la inibizione per mesi 3 (tre), Sig. Isaia Giuseppe la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Paternò 2004 l’ammenda di
€ 1000,00 (mille).
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Alecci Carmelo Direttore Generale all’epoca dei fatti della A.S.D. Paternò 2004 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre), al Sig. Isaia Giuseppe Dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti della A.S.D. Paternò 2004 la inibizione per mesi 1(uno); alla società A.S.D. Paternò 2004 a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale