COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento: Procura Federale, con nota 12
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento: Procura Federale, con nota 1247- 08 – 09 / 02 Dicembre 2009 a carico di:
Sig. Sgroi Giuseppe (n.q. di Presidente U.S.D. Mezzoiuso )
Società U.S.D. Mezzoiuso (PA)
Procedimento 153/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1247 -08-09 del 02 Dicembre 2009 notificava alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1 C.G.S., in relazione allì’art 40 comma 1 Regolamento L.N.D., nonché all’art 4 comma 1 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che avuto luogo Martedi 02 febbraio 2010 con inizio 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente:
- Nessuna delle parti deferite
Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
ritenere responsabili di quanto loro ascritto, giusto atto di deferimento, infliggere al sig. Sgroi Giuseppe l’inibizione per mesi 2 (due);alla società U.S.D. Mezzoiuso l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
la società deferita ha prodotto memoria difensiva opponendosi ai motivi di deferimento;
Ritenuto che quanto sostenuto dalla società non è esimente della responsabilità alla stessa ascritta, non risultando mai iscritto il nominativo di un Tecnico in varie distinte di gara.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti,di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al sig. Sgroi Giuseppe (Presidente U.S.D. Mezzoiuso) ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 19 punto 1 lettera H C.G.S. per 2 (due) mesi; alla società U.S.D. Mezzoiuso, l’ammenda a titolo di responsabilità diretta di € 300,00.
La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Procura Federale.