COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 83 del 11/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIAMPIERO BORDI, NAZZARENO SERRANI E DELLA JUVENTUS CLUB TOLENTINO.

  Con provvedimento del 28 settembre 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:

-  il calciatore Giampiero Bordi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato, in data 4 aprile 2009, una gara nelle file della società Juventus Club Tolentino senza averne titolo perché al momento non tesserato;

-  il sig. Nazzareno Serrani della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 1 e 6, del Cgs per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta della gara Val Fiastrone – Juventus Club Tolentino del 4 aprile 2009, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Giampiero Bordi non ne avesse titolo per difetto di tesseramento;

-  la società Juventus Club Tolentino, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, delle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante e ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, Cgs.

  Con nota del 23 novembre 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 9 dicembre 2009, ore 17,30, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. 

  Nei termini di rito, la Juventus Club Tolentino presentava una memoria difensiva, con la quale, dedotta a) la tenuità del fatto, per avere il Bordi giocato gli ultimi tredici minuti della gara ed a risultato acquisito; b) la propria sostanziale correttezza e buona fede, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale ed il sig. Serrani Nazzareno, in proprio e quale Legale rappresentante della società Juventus Club Tolentino.

  All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, senza tuttavia raggiungere il necessario accordo.

  Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva con richiesta di condanna come da verbale di udienza.

  Invitate a concludere, le parti deferite, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, con esclusione da ogni responsabilità per la Società.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

·  letti gli atti del procedimento;

·  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite;

·  ritenute integrate le fattispecie di responsabilità del calciatore, del dirigente e della Società, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo del ridetto giocatore nella gara di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;

·  disattese le argomentazioni dei deferiti in ordine alla presunta carenza dell’elemento psicologico, in quanto gli stessi, avendo dovuto avere conoscenza delle norme regolatrici del tesseramento, non possono invocare a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede;

·  ritenuta provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta del calciatore e del dirigente in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

·  ritenuto che a tale declaratorie consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società di appartenenza;

·  considerato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 18 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 19 del C.g.s.;

·  ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda di cui al citato art. 18 C.g.s.e non anche la penalizzazione, stante l’indubbia tenuità dell’accaduto, tenuto conto che il giocatore ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento per soli sedici minuti di una sola gara e sul risultato di Val Fiastrone 0 – Juventus Club Tolentino 3 (risultato definitivo) e, quindi, delle irrilevanti conseguenze sull’andamento del Campionato;

·  ritenuto di dover determinare le sanzioni in considerazione della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti dei deferiti;

·  letti gli artt. 1, 2, 10, 17, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni:

a)  squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Bordi Giampiero;

b)  inibizione per mesi due al Presidente Serrani Nazzareno;

c)  ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Juventus Club Tolentino.

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