COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Priolo Calcio (Sr)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Priolo Calcio (Sr) – avverso squalifica calciatore Canitello Daniele per sei gare.
Gara promozione: Priolo Calcio – Francofonte del 25 Ottobre 2009 - C.U. 132 LND del 29 Ottobre 2009
Procedimento 83/A
Subito dopo il fischio di chiusura della gara indicata in epigrafe, il calciatore Catinello Daniele della società Priolo Calcio si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro e profferendo minacce gli poggiava la mano sulla spalla schiacciando con forza e procurandogli leggero dolore.
Il G.S. territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. 132/LND del 25 ottobre 2009, squalificava per sei gare il suddetto calciatore con la seguente motivazione: < per contegno minaccioso e per gravissimo contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, a fine gara >.
La società A.S.D. Priolo Calcio ha presentato rituale appello sostenendo che l’autore di quanto descritto in narrativa è stato altro tesserato della società, tale Foti Sebastiano, allenatore- calciatore , e non quello indicato dall’Arbitro nel proprio referto. Chiede pertanto di annullare la squalifica al calciatore Catinello Daniele e in subordine di ridurne l’entità:
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:
Dalla risultanze degli atti di gara si evince in maniera inequivocabile l’identificazione del calciatore autore della censurata e contestata infrazione in danno dell’Arbitro. Lo stesso nel suo rapporto di gara lo indica con nome e cognome e numero di maglia. Detta circostanza non consente a questo Organo decidente di prendere in esame, e pertanto di non accogliere , quanto sostenuto dalla ricorrente che indica in persona diversa l’autore dell’infrazione contestata.
Quanto così sostenuto sarebbe stato oggetto di opportuna e tempestiva indicazione e rivelanza di persona da parte della società interessata in ordine all’effettiva identificazione del vero colpevole.
Per quanto sopra osservato, tenuto conto che l’infrazione nel suo contenuto ed effetto provocato, può anche essere contenuta, in sede subordinata come richiesto dalla ricorrente, nella misura in dispositivo indicata.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in cinque giornate la squalifica del calciatore Catinello Daniele ( A.S.D. Priolo Calcio) e per l’effetto non si provvede all’incameramento della tassa reclamo.