COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Real Gabbiano (Me) – av

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale


Real Gabbiano (Me) – avverso inibizione al 31 Marzo 2009 a carico del Dirigente Sig. Pagano Tindaro e squalifica sino al 30 Giugno 2010 a carico del calciatore Spoto Vincenzo .

Gara 2^ categoria  Real Gabbiano – Real Monforte del 07 Novembre 2009 – C.U. 154 LND del 12 Novembre 2009

Procedimento 96/A

La società in epigrafe ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate ritenendole eccessive per portata e contenuto in relazione a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, osserva;

il comportamento del Sig. Pagano Tindaro, resosi responsabile, a fine gara ed all’interno dello spogliatoio dell’Arbitro di avere reiteratamente chiesto alla stesso Arbitro di eliminare  da rapportino di fine gara alcune ammonizioni ritenute eccessive e immotivate, è meritevole di adeguato sanzione, quale quella determinata dal Giudice di primo esame, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal Dirigente Responsabile dal quale ci si attende comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti del Direttore di gara piuttosto che scorretto e di contestazione;

per quanto al calciatore Spoto Vincenzo non può essere messo in dubbio che lo stesso abbia usato a fine gara atteggiamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’ Arbitro . Deve però rilevarsi in proposito che nessun atto meritevole fisico è stato posto in essere dal calciatore nei confronti dell’Arbitro che, infatti, non ha denunciato alcuna conseguenza di danno fisico.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la inibizione al 31 Marzo 2010 a carico del dirigente Pagano Tindaro (Real Gabbiano) e di determinare sino al 31 Marzo 2010 la squalifica a carico del calciatore Spoto Vincenzo (Real Gabbiano)

Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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