COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. Olimpia Sinagra Calci

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Pol. Olimpia Sinagra Calcio (Me) – avverso squalifica sino al 31 Gennanio 2010 dell’allenatore Sig. Sardo Infirri Antonio.

Gara 1^categoria: Olimpia Sinagra – Citta’ di Oliveri del 07 Novembre 2009 – C.U. 149 LND del 10 Novembre 2009

Procedimento 103/A

La società in premessa ha inoltrato appello avverso la superiore sanzione segnalando come il deprecabile comportamento irregolare dell’allenatore Sig. Sardo Infirri Antonio non è mai sfociato in comportamento minacciosi e aggressivi nei confronti di chicchesia

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara, ha rilevato che effettivamente il Sig. Sardo Infirri Antonio pure reo di aver usato un comportamento  irregolare perché offensivo nei confronti dell’Arbitro, non ha mai tenuto atteggiamento minaccioso ed aggressivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare, sino al 31 Dicembre 2009 la squalifica a carco dell’allenatore Sig. Sardo Infirri Antonio (Pol. Olimpia Sinagra Calcio) e, per l’effetto, senza addebito di tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it