COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. BIANCAVILLA (CT) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. BIANCAVILLA (CT) - avverso decisioni del Giudice Sportivo – gara Eccellenza B A.S.D. Biancavilla-Aquila Caltagirone del 25/10/2009 – C.U.154 del 12/11/2009

Procedimento  95/A

La società in premessa ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo di primo esame il quale non avrebbe riconosciuto come leso il diritto della ricorrente a conoscere con certezza l’identità dei calciatori utilizzati dalla società avversaria.

Sostiene infatti la Società Biancavilla nel proprio ricorso con motivazioni poi ribadite nel corso della udienza dibattimentale del giorno 24 u.s., che le sostituzioni indicate nell’apposito modulino di fine gara non sono quelle realmente effettuate nel corso della gara in epigrafe. A comprova di quanto asserito la ricorrente ha evidenziato come le indicazioni del precitato modulo erano tutte palesemente errate avendo il Direttore di gara scambiato nomi e numeri dei calciatori delle due squadre così precostituendo ipotesi di irregolarità. Per via del citato errore di trascrizione inoltre  alla società Biancavilla non è oggi possibile dimostrare inequivocabilmente le presunte irregolarità commessa dalla società consorella per il mancato rispetto della norma regolamentare che impone alle squadre delle società che partecipano al Campionato di Eccellenza di utilizzare tre calciatori Giovani durante tutto l’arco della gara. La ricorrente tuttavia sottolinea come tale stato di cose abbia leso il proprio diritto, sancito dalle norme delle N.O.I.F., di conoscere con certezza l’identità dei calciatori avversari utilizzati nel corso della gara, e per tale ragione chiede che venga assegnata la gara stessa in proprio favore con il risultato di 3-0 o, in alternativa, che venga dichiarata la sua irregolarità disponendone la ripetizione.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali originali della gara, sottoposti anche al controllo visivo del rappresentante della società Biancavilla nel corso della citata udienza dibattimentale, e valutati  i motivi del ricorso, osserva che risponde certamente al vero che l’Arbitro ha compilato in maniera erronea il modulino di fine gara che annota le sostituzioni dei calciatori oltre  le ammonizioni e le eventuali espulsioni decretate durante l’incontro, cosa evidenziata dallo stesso arbitro in referto lì dove indica di avere trascritto per mero errore nel modulino di fine gara i nomi dei calciatori del Biancavilla nella parte riguardante la società Aquila Caltagirone, e viceversa. Tuttavia è rilevabile con certezza dai nominativi indicati sul predetto modulo la correttezza  sulle indicazioni delle sostituzioni effettuate da entrambe le squadre: tali nominativi sono effettivamente indicati nelle distinte di gara delle società e sono peraltro identificabili anche sul primo foglio del referto di gara. Si è trattato pertanto solo di una inversione di indicazioni dei nominativi delle sostituzioni, cosa questa che non inficia la regolarità della gara. Di tanto infatti ha preso atto la società ricorrente che ha riconosciuto la inoppugnabilità delle indicazioni riportate negli atti della gara.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere il ricorso della società A.S.D Biancavilla, confermando in toto le decisioni del Giudice di primo esame, e, per l’effetto, con addebito della tassa, non versata, nella misura di €.130,00==

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