COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 del 01.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. Fiamma Ragalna (Ct)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 192 del 01.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
S.S. Fiamma Ragalna (Ct) – avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore Varrica Rosario – Gara 2^ categoria G Real Calcio Palagonia – Fiamma Ragalna del 15 Novembre 2009 Comunicato Ufficiale 169 LND del 19 Novembre 2009
Procedimento 108/A
La società Fiamma Ragalna ha inoltrato appello avverso la sanzione in epigrafe adducendo una propria versione dei fatti tesa a minimizzare quanto accaduto sul campo e conseguentemente chiedendo la riforma del giudizio di primo grado.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali ed i motivi del ricorso, preliminarmente evidenzia che per consolidata Giurisprudenza il referto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata. Non può dunque essere posto in dubbio alcuno che il comportamento del calciatore Varrica Rosario è stato particolarmente scorretto e dunque meritevole di un adeguata sanzione.
Tuttavia deve essere considerato che la sua pur censurabile condotta non ha prodotto alcun danno o conseguenze al Direttore di gara né impedimento di nessun tipo nella prosecuzione della regolare conduzione della gara.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in cinque gare la squalifica del calciatore Varrica Rosario (Fiamma Ragalna) e, per l’effetto, senza addebito di tassa