COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. SANCATALDESE (C

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. SANCATALDESE (CL) - avverso squalifica del campo sino al 28/02/2010 - gara Eccellenza (gir.A) Città di Bagheria-Sancataldese  del 15/11/09 – Comunicato Ufficiale 169 L.N.D. del 19/11/09

Proc. 102/A

La società ricorrente ha chiesto la revisione della squalifica del campo determinata dal Giudice Sportivo Territoriale, osservando:

il proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale si è adoperato in tutti i modi insieme ai dirigenti della società ospitante di tutelare il Direttore di Gara dall’ignobile aggressione subita, subendo anch’egli i colpi sferrati dai facinorosi introdottisi all’interno dello spogliatoio dell’Arbitro;

la società Sancataldese si è pubblicamente dissociata con Comunicato Stampa trasmesso a tutti i competenti Organismi Federali dal vile comportamento di presunti tifosi che nulla hanno a che fare con la Società che hanno solo discreditato agli occhi del mondo sportivo;

la Società si è attivata presso la Questura di Caltanissetta per l’immediata individuazione degli aggressori chiedendo l’assunzione dei conseguenti provvedimenti e la pronta emissione del Daspo per i soggetti identificati.

Chiede pertanto la società Sancataldese l’attenuazione delle sanzioni a suo carico.

La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, preso atto della vile aggressione violenta subita dall’Arbitro nel suo spogliatoio, osserva:

il fatto accaduto è  grave e di questo la società Sancataldese deve oggettivamente rispondere ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del C.G.S.;

i comportamenti tenuti dai Dirigenti della Sancataldese durante gli incidenti denunciati e dalla società stessa nell’immediato successivo non sono esimenti del comportamento dei facinorosi individuati come pseudo tifosi di detta squadra;

la verificata sussistenza, da parte della società e dei suoi dirigenti, di comportamenti pubblicamente dissociativi e cooperativi con le FF.OO. per la immediata individuazione degli aggressori possono tuttavia costituire elemento valutativo al fine della attenuazione delle sanzioni.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare sino al 31/01/2010 la squalifica del campo della società A.S.D. Sancataldese e, per l’effetto, senza addebito di tassa.

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