COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
A.S.D. Sciacca (Ag) – avverso la squalifica del campo per quattro gare e squalifica sino al 15/03/2010 dell’allenatore Sig. Milanese Ettore – Gara promozione A.S.D. Sciacca-Atletico Campofranco del 22/11/2009 – C.U. 182 L.N.D. del 26/11/2009
Procedimento 109/A
La ricorrente ha inoltrato appello avverso le sanzioni in epigrafe indicate, ritenendo che i referti degli Ufficiali di Gara, pure riconoscendo il loro diritto di fede privilegiata, appaiono esasperati nei contenuti. Tale tesi è suffragata, a detta della società Sciacca, anche dall’assenza nei referti di indicazioni di lesioni subite da parte degli Ufficiali di Gara. Chiede pertanto la ricorrente il riesame delle decisioni di primo grado e l’adozione di più miti sanzioni adottate con clemenza di giudizio.
La Commissione disciplinare, esaminati i motivi di ricorso e gli atti ufficiali che godono di fede privilegiata, non può in alcun modo negare che i fatti denunciati siano avvenuti nei tempi e nei modi dettagliatamente riferiti dall’Arbitro e dai suoi assistenti. I fatti accaduti sono stati gravi e meritevoli di sanzioni adeguate agli incidenti contestati.
Va però detto che il comportamento dell’allenatore Sig. Milanese, pure se antisportivo e assolutamente deprecabile anche per la funzione svolta, è rimasto contenuto nelle sole manifestazioni verbali di protesta esposte in modo platealmente concitato ed offensivo, mai sfociate in atteggiamenti talmente minacciosi da indurre l’arbitro a temere per la propria incolumità fisica.
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare la squalifica per quattro gare del campo della A.S.D. Sciacca.
Di determinare sino al 12/02/2010 la squalifica a carico dell’allenatore sig. Milanese Ettore.
Per l’effetto, senza addebito di tassa.