COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ACD Città di Vittoria&nbs
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ACD Città di Vittoria – Avverso squalifica calciatore Sedu Mast Illary per 5 gare. Campionato Eccellenza girone B. Gara Città di Vittoria – Acireale Calcio del 11/12/09. C.U. n. 197 LND del 03/12/09.
Procedimento 120/A
v Al 29° del secondo tempo il calciatore indicato in epigrafe, veniva espulso per avere sputato al volto di un avversario a gioco fermo.
v Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava il calciatore con la seguente motivazione “per grave atto spregevole nei confronti di un avversario.” Contro tale provvedimento ricorre la società Vittoria perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto realmente accaduto e ne chiede una
v riduzione.
v La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della società appellante al dibattimento del 15/12/09 osserva:
v Il comportamento assunto dal calciatore Sedu Mast Illary è grave e certamente da censurare, ma tenuto conto che il suo gesto è stato provocato da continui insulti di tipo razziale, sia da parte del pubblico che dai calciatori avversari, si ritiene di determinare la sanzione come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica a 4 giornate per il calciatore Sedu Mast Illary (ACD Città di Vittoria)
Senza addebito della relativa tassa.