COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale USD Agira Nissoria (En)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
USD Agira Nissoria (En) – avverso squalifica al 25 Gennaio 2010 dell’allenatore Sig. Garofalo Fabio Giuseppe. Gara Giovanissimi Regionali Universal Misterbianco – Agira Nissoria del 13 Dicembre 2009. Comunicato Ufficiale n° 220 SGS del 15 Dicembre 2009
Procedimento 126/A
v La ricorrente sostiene nel proprio ricorso che il Sig. Garofalo Fabio Giuseppe non si è assolutamente reso protagonista degli irregolari comportamenti a lui addebitati e che, verosimilmente, l’Arbitro è ricorso in un errore di persona. Chiede pertanto la società Agira Nissoria la revisione della decisione del Giudice sportivo di primo esame.
v La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali che godono di fede privilegiata, non può in alcun modo porre in dubbio che quanto riferito dall’Arbitro in relazione al comportamento del Sig. Garofalo Fabio Giuseppe sia avvenuto nei modi, nei tempi e nei termini dettagliatamente descritti dall’Arbitro nel proprio referto di gara.
v L’Arbitro ha inequivocabilmente individuato il Sig. Garofalo Fabio Giuseppe quale autore degli irregolari e deprecabili comportamenti a lui ascritti ai quali conseguono adeguate sanzioni.
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare la squalifica sino al 25 Gennaio 2010 del Sig. Garofalo Fabio Giuseppe (USD Agira Nissoria) e, per l’effetto di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari ad € 62,00 (sessantadue).