COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD CALCIO SPARAGONA’ (ME)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD CALCIO SPARAGONA’ (ME)  - avverso delibera G.S. Comitato Provinciale Messina  perdita gara penalizzata di due punti  ammenda €. 150,00 Gara: FORZA DAGRO’ SCIFI  – CALCIO  SPARAGONA’  del 21.11.2009 Campionato 3^ gir. B C.U.  25 Me  del 27.11.2009 )

Procedimento 10/B

v  Letto l’appello  ritualmente  proposto  dalla società ricorrente e con il quale si chiede  il riesame  dei provvedimenti presi in primo grado  e con il quale sostiene che le sanzioni  inflitte debbano ritenersi ingiuste ed eccessive  riferenti ai fatti accaduti nella partita.

v  Nelle proprie difese ritiene che non può  essere considerato  il comportamento tenuto dai  giocatori nel termine letterale di rissa: inoltre la sanzione  inflitta della penalizzazione  è ritenuta manifestamente ingiusta  tenuto conto che non  risulta  identificato il soggetto  ed infine la stessa società ritiene che il direttore di gara  al 49° del secondo tempo abbia  fischiato la fine  regolamentare dell’incontro.

v  Sentito il legale rappresentante della società all’udienza dibattimentale  del 15.12.2009  che ha dichiarato di accettare  il risultato della partita  ritenendo,però,  penalizzante l’attribuzione dei due punti di penalizzazione.

v  La Commissione Disciplinare  letti gli atti di gara osserva:

v  il referto arbitrale gode di fede privilegiata e quanto asserito  dalla società reclamante  non corrisponde a quanto dettagliatamente  descritto dal direttore di gara . Si legge che la gara è stata sospesa  al 49° del secondo tempo per l’invasione di un soggetto non identificato  e la conseguente rissa tra i partecipanti alla gara.

v  Pertanto i fatti contestati dal Giudice  di prime cure non possono essere censurati, ma la sanzione della penalizzazione  va determinata come da dispositivo .

P.Q.M.

DELIBERA

di confermare i provvedimenti disciplinari assunti  in primo grado  e di annullare la penalizzazione dei due punti  in classifica  a carico della ASD CALCIO SPARAGONA ‘ (ME) , senza addebito di  tassa .

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