COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ACD FORZADAGROSCIFI (ME)&

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ACD FORZADAGROSCIFI (ME)  - avverso delibera G.S.  Comitato Provinciale Messina  perdita gara e  ammenda  €. 125,00. Gara: FORZADAGROSCIFI – CALCIO  SPARAGONA’  del 21.11.2009  Campionato 3^ Cat. B Com. n. 25  del 27.11.2009

 Procedimento 11/B

v  Letto l’appello  ritualmente  proposto  dalla società ricorrente e con il quale si chiede  il riesame  dei provvedimenti presi in primo grado e con il quale sostiene  che  quanto descritto  nel referto arbitrale  non corrisponde  a quanto verificatosi  nel corso della gara.

v  Rileva, tra l’altro, nelle proprie difese  che la gara  non è stata sospesa  ma  si è conclusa con il regolare  triplice fischio  finale  dopo il 90° minuto. Ribadisce che le sanzioni  pesantemente inflitte  alla reclamante non possono essere solo ed esclusivamente basate  su prescrizioni e sillogismi , né tanto meno possono essere frutto di una valutazione arbitrale  dettata dalla paura e dal clima di  intimidazione  attuate nei confronti del direttore  di gara  da parte  degli avversari. Sentito il legale rappresentante della società all’udienza dibattimentale  del 15.12.2009,   che ha ribadito  quanto già indicato in appello,  la Commissione Disciplinare  letti gli atti di gara osserva:

v  quanto rappresentato nell’appello della società non corrisponde a quanto dettagliatamente  descritto nel referto  arbitrale dove si legge  che la partita è stata sospesa al 49° del secondo tempo per l’invasione  di  un soggetto non identificato  e la conseguente rissa  tra i partecipanti  alla gara.

v  Ritenuto, pertanto, che la tesi difensiva non può essere accolta  e che le sanzioni inflitte vanno confermate  tenuto conto che  il referto arbitrale gode di fede privilegiata.

P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare l’appello come sopra proposto e per l’effetto addebita la tassa reclamo di € 130,00 non versata

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it