COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242 del 29.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Hellenika A.S. (Sr) – avverso squa
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 242 del 29.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Hellenika A.S. (Sr) – avverso squalifica fino al 31 Dicembre 2010 del calciatore Moscuzza Simone Gara Calcio a 5: Pro Melilli – Hellenika del 05 Dicembre 2009 – Comunicato Ufficiale 12 Siracusa del 09 Dicembre 2009
Procedimento 15/B
L’Arbitro della gara a margine riportata, all’undicesimo del 2° tempo, ammoniva per condotta irriguardosa il calciatore Moscuzza Simone; lo stesso rispondeva al primo provvedimento con una “pernacchia”. A seguito di ciò l’Arbitro gli mostrava il cartellino rosso espellendolo. Successivamente il calciatore di che trattasi apostrofava l’Arbitro con offese e minacce e prima di lasciare il terreno di giuoco lo attingeva con uno sputo. Detta condotta veniva reiterata anche a fine gara.
Il Giudice Sportivo Provinciale con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°12 Sr del 09 Dicembre 2009, infliggeva al detto calciatore la squalifica sino al 31 Dicembre 2010.
Avverso tale provvedimento ha presentato appello la A.S.D. Hellenika A.S. la quale nel deprecare il gesto del proprio tesserato nei confronti dell’Arbitro presumibilmente attinto ai piedi dallo sputo, come ipotizzato dall’appellante, chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva che dal rapporto di gara emerge chiaramente e in maniera palese e non equivoca che lo sputo del calciatore Moscuzza Simone ha attinto direttamente l’Arbitro sulla maglia e quindi al busto e non ai piedi.
Acclarata pertanto la gravità dello spregevole gesto compiuto in danno dell’Arbitro
DELIBERA
Di respingere l’appello proposto dalla società A.S.D. Hellenika A.S. confermando la squalifica sino al 31 Dicembre 2010 del calciatore Moscuzza Simone.
Per l’effetto, con addebito della tassa non versata pari ad €130,00