COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. Gattopardo Palma (Ag)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

S.S.D. Gattopardo Palma (Ag) – avverso squalifica fino al 30 Giugno 2010 calciatore Semprevivo Marco Gara Eccellenza: Gattopardo Palma – Favara calcio del 10 Gennaio 2010 Comunicato ufficiale 262 LND del 14 Gennaio 2010

Procedimento 162/A

L’Arbitro della gara a margine riportata, su segnalazione di un Assistente Arbitro espelleva al 41 del primo tempo il calciatore Semprevivo Marco della società S.S.D. Gattopardo Palma, reo di avere reagito ad uno scontro di giuoco con un calciatore avversario con un morso al naso dello stesso.

Il Giudice Sportivo territoriale infliggeva al calciatore “de quo” la squalifica fino al 30 Giugno 2010.

Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società S.S.D. Gattopardo, sostenendo che la reazione del proprio tesserato è stata indotta da una dolorosa trattenuta per i capelli subita da parte del calciatore avversario.

Nel dolersi di tale condotta e del deprecabile gesto commesso in reazione del proprio tesserato , chiede una congrua riduzione del provvedimento impugnato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, sentito all’udienza dibattimentale del 26/01/2010 il procuratore e difensore della società appellante Avvocato Sabato, che ha ribadito a sostegno della tesi difensiva quanto già dichiarato nelle memorie d’appello;

ribadito l’art.35 comma 1.1 del C.G.S. che riconosce, a quanto riportato negli atti ufficiali di arbitri e Assistenti , fede privilegiata;

acclarata la condotta posta in essere dal calciatore Semprevivo Marco in danno di un calciatore avversario che in ogni caso va debitamente sanzionata;

rilevato dal laconico rapporto dell’assistente dell’arbitro che dal morso ricevuto non ne derivava alcun danno fisico al calciatore oggetto della violenza;

alla luce di quanto sopra, questa Decidente ritiene di riformare il provvedimento impugnato come riportato in dispositivo;

P.Q.M.

DELIBERA

Di squalificare il calciatore Semprevivo Marco della Società SSD Gattopardo Palma fino al 30/04/2010; per l’effetto senza addebito di tassa reclamo alla società appellante.

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