COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Libertas Scicli – avverso
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Libertas Scicli – avverso ammenda di Euro 500,00. Gara Allievi Regionali. Libertas Scicli – Real Vittoria Colonna del 16/01/2010. C.U. n 279 C.G.S. del 22 Gennaio 2010
Procedimento 203/A
Contro il procedimento indicato in epigrafe ricorre la società A.S.D. Libertas Scicli perché sostiene che i loro tifosi non potevano intonare cori discriminatori e razzisti nei confronti di alcuno atteso che il Real Vittoria non schierava nessun calciatore di colore ne tantomeno lanciare petardi all’interno dello spogliatoio e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti Ufficiali di gara osserva:
il comportamento assunto dai sostenitori della società Libertas Scicli è certamente grave e deprecabile.
Quanto descritto dal Direttore di gara nel proprio referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, contrasta nettamente su quanto eccepito dalla società appellante nelle proprie memorie di difesa tanto da risultare destituite da ogni fondamento a tal punto di fare ritenere adeguata la sanzione statuita dal Giudice Sportivo di primo esame
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello come sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di € 130,00