COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Real S.Cristoforo (CT)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD Real S.Cristoforo (CT) – avverso squalifica calciatore Spina Giovanni per quattro gare e Giannazzo Salvatore per due gare.Gara 1° Categoria F Real S. Cristoforo – Leonzio 1909 del 24/01/2010. Comunicato Ufficiale n 288 LND del 28/01/2010

Procedimento 204/A

La Commissione Disciplinare osserva che l’appello avverso la squalifica per due gare a carico del calciatore Giannazzo Salvatore non è impugnabile a norma dell’art. 45 comma 3 lettera a del C.G.S.

Per quanto attiene il calciatore Spina Giovanni l’addebito a carico dello stesso va confermato stante che lo stesso ha pronunciato frasi altamente scurrili ed offensive sia nei confronti dell’arbitro che del Commissario di Campo presente.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare quanto statuito da Giudice di primo grado a carico del calciatore Spina Giovanni;per l’effetto l’addebito a carico della società Real S.Cristoforo della tassa reclamo non versata di Euro 130,00.

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