COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Tieffeparmoval (Pa) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Tieffeparmoval (Pa) – avverso squalifica pre tre gare calciatore Marotta Gianluca Gara Allivi Regionali /B : Garibaldina – Tieffeparmoval del 24 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 289 SGS del 28 Gennaio 2010

Procedimento 205/A

Ricorre la società A.S.D. Tieffeparmoval avverso la squalifica per tre gare del calciatore Marotta Gianluca:

Sostiene la ricorrente che il suddetto non ha colpito con uno schiaffo, come si evince dalla declaratoria del Comunicato Ufficiale, un calciatore avversario, ma lo ha solamente spinto. Per tanto chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di Primo grado:

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:

dal Rapporto di gara emerge chiaramente l’atto di avere colpito con uno schiaffo un calciatore avversario da parte del tesserato della società appellante;

va annotato che l’episodio della sua interezza va collocato in un contesto di provocazione.

Ciò posto, questa decidente ritiene di riformare il giudizio di primo grado come in dispositivo riportato

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare a due gare la squalifica a carico del calciatore Marotta Gianluca (A.S.D. Tieffeparmoval) senza addebito di tassa reclamo

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it