COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Football Club Dil. Pro Favara (AG)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Football Club Dil. Pro Favara (AG) – avverso squalifica calciatore Cusumano Vincenzo per cinque gare e Salmei Calogero per tre gare  Campionato 1^ categoria GARA  Pro Favara 1984 – Real Unione del 24 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 288 LND del 28 Gennaio 2010.

Procedimento 200/A

La società Football Club Dil. Pro Favara ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto, sostenendo che l’Arbitro ha omesso di indicare che il calciatore colpito non è uscito a causa dello scontro con il calciatore Cusumano Vincenzo ma perché vittima di un infortunio e che il calciatore Salemi Calogero si è limitato solo a delle proteste labiali e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso  esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:

per quanto riguarda il calciatore Cusumano Vincenzo la condotta posta in essere è senza dubbio più che censurabile anche se verificatasi all’interno di una rissa scatenatasi a seguito di un contrasto falloso, così come riferisce l’Arbitro nel suo referto.

Per quanto attiene il calciatore Salemi Calogero anch’egli ha assunto un comportamento censurabile ma si è limitato solo a delle proteste labiali senza degenerare  in atteggiamenti violenti nei confronti del direttore di gara, per tanto si ritiene di decidere come da dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica del calciatore Cusumano Vincenzo a quattro gare, la squalifica del calciatore Salemi Calogero a due gare.

Senza addebito della relativa tassa non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it