COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Polisportiva Santo Stefano (ME)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Polisportiva Santo Stefano (ME) – Avverso squalifica calciatore  Antoci Mario per quattro gare. Gara 1° Categoria C. Santo Stefano – Mistretta del 02/02/2010. Comunicato Ufficiale n. 288 LND del 28/01/2010.

Procedimento 203/A


Contro il provvedimento del Giudice Sportivo ricorre la Società Polisportiva Santo Stefano  perché ritiene che il fatto contestato non è mai avvenuto in considerazione del fatto che l’arbitro della gara non si accorto di nulla e che l’episodio sia stato rilevato solo dal Commissario di Campo e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:

Il Commissario di Campo descrive in maniera chiara l’accaduto nel proprio referto.

La condotta posta in essere dal calciatore Antoci Mario è certamente censurabile e meritevole di adeguata sanzione, tuttavia c’è da rilevare che di tale condotta il Direttore di gara non ne fa menzione nel proprio referto circostanza che induce questa Decidente a decidere come da dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica del calciatore Antoci Mario a tre gare.

Senza addebito della relativa tassa non versata.

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