COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S.D. Lampedusa (Ag) avvers
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
G.S.D. Lampedusa (Ag) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Luca Giovanni – gara 1° categoria Lampedusa-Città di Capaci del 10/01/2010 – Comunicato Ufficiale 262 LND del 14/01/2010
Procedimento 209/A
La Commissione Disciplinare, in relazione all’appello proposto dalla G.S.D. Lampedusa, osserva che lo stesso è stato inviato oltre il termine di sette giorni previsti dall’art.36 comma 2 del C.G.S.
La inosservanza di tale disposizione regolamentare rende il ricorso inammissibile con divieto di esame di merito.
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile l’appello inoltrato dalla G.S.D. Lampedusa e di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=