COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Atletico Campofranco (Pa)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Atletico Campofranco (Pa) avverso la inibizione al 31/03/2010 del dirigente Malta Antonino e la squalifica per 4 (quattro) gare del calciatore Luca Bongiovanni – Gara Promozione Ribera 1954-Atletico Campofranco del 31/01/2010 – Comunicato Ufficiale 300 LND del 04/02/2010

Procedimento 211/A

Sostiene la ricorrente che le sanzioni a carico dei propri tesserati sono eccessive in relazione ai fatti contestati e chiede pertanto una congrua riduzione delle stesse per ricondurle alla reale portata dei fatti contestati.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, pure rilevando che il comportamento del collaboratore Sig. Malta Antonino e del calciatore Luca Bongiovanni è stato deplorevole ed antisportivo, ha accertato che le azioni scorrette di entrambi i predetti tesserati sono rimaste contenute nel breve tempo della plateale ed irregolare protesta, non si sono verificati gesti violenti o tali da fare temere per la incolumità degli Ufficiali di Gara, non sono state seguite da ulteriori gesti di protesta o frasi volgari.

I comportamenti sono stati certamente deprecabili e meritori di adeguate sanzioni quali quelle indicate in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di inibire sino al 10 Marzo 2010 il Sig. Malta Antonino, di squalificare per due gare il calciatore Bongiovanni Luca (entrambi tesserati per la A.S.D. Atletico Campofranco).

Per l’effetto senza addebito di tassa, non versata.

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