COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASS. POL. FAIR PLAY (PA)&nbs

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASS. POL. FAIR PLAY (PA)  - avverso squalifica  calciatori Castelli Antonio fino  al 31.12.2010 e Castelli Francesco fino al 30.6.2010 - Gara 3° categoria Fair Play Città’  Di Giuliana  del 17.1.2010

Procedimento 24/B

Letti gli appelli  formulati  dalla società ricorrente in ordine alle sanzioni  inflitte  dal Giudice Sportivo  e con i  quali la predetta ha ritenuto che gli  addebiti non coincidano con i fatti realmente accaduti , poiché i calciatori hanno  soltanto pronunciato frasi irriguardose nei confronti  del direttore di gara, chiede la riduzione in misura equa rapportata all’effettiva gravità dei fatti.

La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e convocata la società appellante all’udienza dibattimentale  del 2.2.2010 alla quale era presente a mezzo di un proprio rappresentante, che ha ribadito quanto già descritto negli atti di appello, osserva: i fatti censurati con i provvedimenti emessi dal Giudice di primo  grado sono descritti nel referto  arbitrale e non coincidono con quanto affermato  nelle difese svolte dalla società appellante.

Indipendentemente da quanto sopra rassegnato si  ritiene di determinare la squalifica del calciatore Castelli Antonio  come da dispositivo e confermare quella di Francesco Castelli

P.Q.M

DELIBERA

Di determinare la squalifica  a carico del calciatore Castelli Antonio fino al 30.9.2010.

Per l’effetto,  senza addebito di tassa  non versata

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