COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

Pol. Victoria (Me) avverso squalifica calciatore Santoro Giuseppe per otto gare – Gara 1^ categoria  Victoria – Pro Mende del 30 Gennaio 2010 C.U.300 LND del 04 Febbraio 2010

Procedimento 213/A

Letto l’appello ritualmente proposto dalla ricorrente in ordine alla squalifica del calciatore in epigrafe  ritenuta eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti e della quale se ne chiede la riduzione,

la Commissione Disciplinare  Territoriale, letti gli atti di gara osserva che il comportamento tenuto dal calciatore Santoro Giuseppe è descritto dal Direttore di gara nel proprio referto in maniera precisa e puntuale. Considerato che la condotta tenuta dallo stesso non è conforme alla disposizioni regolamentari, nonché ai dettami di lealtà correttezza e sportività, anche per la qualifica di capitano della squadra; ritenuto tuttavia che in mancanza di conseguenze fisiche la squalifica può determinarsi come in dispositivo.

P.Q.M.
DELIBERA

di determinare la squalifica a carico del calciatore Santoro Giuseppe (Pol. Vittoria) per sei gare.

Per l’effetto senza addebito di tassa.

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