COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D Campobello di Licata (AG

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D Campobello di Licata (AG) – avverso squalifica calciatore Fagone Pulice Salvatore per 3 (tre) gare. Gara Campionato Eccellenza Gattopardo Palma – Campobello di Licata del 07/02/2010. Comunicato Ufficiale N. 308 L.N.D. del 09/02/2010

Procedimento 218/A

Ha sostenuto la società Campobello di Licata nei motivi del ricorso che la sanzione a carico del proprio tesserato è eccessiva ed esagerata in relazione ai fatti contestati in quanto non ci sono state né violenze né minacce nei confronti dell’Arbitro tali da meritare una sanzione di tale gravità.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente evidenzia che per consolidata giurisprudenza il rapporto dell’Arbitro fa piena prova del comportamento dei tesserati nel corso di svolgimento delle gare ufficiali.

Alla luce di quanto sopra, non può essere posto in alcun dubbio che il comportamento del calciatore Fagone Pulice Salvatore è stato quello indicato dall’Arbitro nel proprio referto, dal quale risulta in modo incontrovertibile che il predetto calciatore protestava una decisione dell’Arbitro con fare oltremodo volgare ed offensivo e tali da meritare adeguata sanzione quale quello assunta dal Giudice di primo esame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello inoltrato dalla A.S.D. Campobello di Licata confermando la squalifica per tre gare del tesserato Fagone Pulice Salvatore.

Per l’effetto, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00

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