COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Blue Stars (Me)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Blue Stars (Me) avverso squalifiche calciatori Pagano Vincenzo, Ficarra Riccardo, Schepis fabio, Donato Giuseppe, Alacqua Ivan, Di Fina Mauro; inibizione fino al 30.6.2010 dirigente Ficarra Carmelo e ammenda di euro 100.
Campionato Calcio a 5 serie D. Gara Blue Stars- Mediterranea Club del 23 gennaio 2010
C.U. n. 41/deleg. prov. Me del 27 gennaio 2010
Proced. n. 26/B
L'arbitro della gara a margine riportata sospendeva la stessa al 29' del s.t. a causa di una violenta rissa scoppiata in campo che coinvolgeva quasi tutti i tesserati di entrambe le società. Sostiene la ricorrente che quanto l'arbitro ha riportato sul referto non corrisponde del tutto al vero; infatti, secondo la ricorrente, alcuni calciatori sanzionati non presero parte alla rissa di cui all'odierno appello; sostiene, altresì, che non appena la rissa aveva inizio, l'arbitro si rifugiava nel proprio spogliatoio non potendo così osservare chi fossero i calciatori partecipanti , pertanto, chiede l'annullamento della squalifica ai calciatori che non ne presero parte e la riforma dei provvedimenti del G.S.agli altri tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva:
-la ricostruzione degli accadimenti offerta dall'appellante si discosta dalle risultanze degli atti ufficiali di gara che rappresentano bene la situazione e i fatti verificatesi;
-l'arbitro nel suo rapporto fa una dettagliata descrizione dei partecipanti alla rissa e dei violenti atti perpetrati dagli stessi, usando fra l'altro una frase molto sintomatica di ciò che stava accadendo sul campo e cioè "si è creato l'inferno fra quasi tutti i calciatori";
-acclarata la grave condotta del dirigente Ficarra Carmelo, nonchè l'altrettanto deprecabile e censurabile condotta dei calciatori sanzionati, tutti responsabili della rissa, giustamente sanzionate dal G.S.;
-acclarata, altresì, la fede privilegiata del rapporto arbitrale così come previsto dall'art. 35 comma 1 del C.G.S.;
-alla luce della disamina degli atti ufficiali e per quanto sopra esposto, questa Decidente ritiene di confermare i provvedimenti assunti in primo grado.
P.Q.M.
DELIBERA :
Di confermare tutti i provvedimenti irrogati in primo grado compresa l’ammenda di €.100,00 a carico della società Blue Stars e, per l'effetto, con addebito della dovuta tassa reclamo pari a €.130,00, non versata.