COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 del 01.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI: DE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 192 del 01.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Di Mento Francesco ( Dirigente  U.S.D. Città di Monforte)

Società U.S.D. Città di Monforte (Me)

Procedimento 53/A

-Considerato che la Procura Federale con nota 1220 pf 08-09/Gs/reg del 08 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in riferimento agli articoli 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. nonché art. 4 comma 2) C.G.S.

-Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 10 Novembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

-Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente;

-Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti  loro ascritti , giusto atto di deferimento,  infliggendo al Sig.Di Mento Francesco la inibizione per mesi 3 (tre); alla società U.S.D. Città di Monforte l’ammenda di € 600,00 (seicento);

-Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva;

-Ritenuto che le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, debitamente loro notificato;

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Di Mento Francesco ( Dirigente U.S.D. Città di Monforte)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società U.S.D. Città di Monforte, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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