COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZION
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
098 stagione sportiva 2009/2010 Gara Appennino Pistoiese – Real Castelnuovo (0-1) del 13/12/2009. Campionato di Promozione. In C.U. n.33 del 17/12/2009 C.R.T.
Reclama la società Real Castelnuovo avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.
Squalifica per quattro gare al calciatore Satti Francesco in quanto “espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, uscendo rivolgeva al pubblico gesto offensivo.”
La reclamante non nega il fallo sul calciatore avversario, tuttavia nega che il calciatore abbia posto in essere il gesto offensivo sanzionato.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo.
La versione fornita dall’arbitro è chiara ed inequivocabile: il calciatore Satti, uscendo, “faceva il gesto dell’ombrello verso il pubblico di casa”, quindi a nulla possono valere le giustificazioni della società reclamante ove si fa menzione di una provocazione ricevuta dal proprio tesserato (ammettendo di fatto il gesto).
In punto di quantificazione la sanzione appare giustamente graduata.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.