COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI S

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

76/ stagione sportiva 2009/2010: reclamo dalla U.C. Spignana Maresca A.S.D. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione della ammenda di € 600,00 alla Società nonchè la squalifica fino al 26.05.2010 al calciatore Prioreschi Leonardo.

(C.U. n. 30/2009).

Il rituale e tempestivo reclamo, proposto dalla Società U.C. Spignana Maresca A.S.D. avverso il provvedimento indicato in epigrafe, tende ad ottenere la riforma della decisione del G.S.T. attraverso la formulazione a difesa delle tesi che di seguito si riassumono.

Il calciatore Prioreschi, cui viene imputato di aver stretto al D.G. la mano con forza fino a procurargli dolore torcendogli il polso, si sarebbe limitato a stringergli, a fine gara, la mano esprimendogli, sia pure in maniera ironica, i propri complimenti e nulla più.

Per ciò che invece si riferisce all’ammenda si sostiene che la borraccia contro la porta a vetri (opachi) dello spogliatoio arbitrale è stata calciata, senza alcun intento violento, da un calciatore della squadra.

Inoltre il D.G. non è stato oggetto di alcuna violenza né fisica né verbale venendo esclusivamente deriso con frasi ironiche.

Afferma ancora la reclamante che la persona non autorizzata, entrata nello spogliatoio arbitrale, era un sostituto del dirigente responsabile espulso dal campo.

La Società richiede infine di essere ascoltata in occasione dell’esame del reclamo.

Premesso che, nonostante sia stata data comunicazione della data di svolgimento del procedimento a mezzo fax, la reclamante non si è presentata, si osserva che le argomentazioni opposte dalla stessa non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara cui, per espresso deliberato normativo, questo Giudice deve attenersi.

Infatti il D.G., nel supplemento al rapporto di gara qui reso, precisa l’atto violento perpetrato dal Prioreschi nei suoi confronti, dichiarando che esso, nonostante il tentativo di divincolarsi posto in essere, è stato causa di improvviso ed intenso dolore, per quanto di tempo limitato.

La bottiglia piena d’acqua, che si è aperta bagnando la porta, è stata scagliata da un calciatore della squadra come se l’indicare l’autore del gesto ne diminuisca la gravità.

Conferma le frasi rivoltegli da un gruppo di spettatori che, a parere della Commissione, non sono semplicemente ironiche dato il loro contenuto chiaramente offensivo.

La persona entrata nello spogliatoio arbitrale era il Presidente della Società, soggetto inibito, il quale rivolgeva al D.G. frasi dall’indubbio carattere offensivo.

Da tali elementari considerazioni si rileva che la decisone impugnata è del tutto fondata nel merito come lo è sotto il profilo dell’entità delle sanzioni irrogate e quindi del tutto meritevole di conferma.

P.Q.M.

la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.

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