COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 079 Stagione sportiv

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

079 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della G.S. Marliana Calcio A.D. avverso la squalifica del G.S.T. fino al 11.03.2010 al calciatore Alessio Sgambato (C.U. n. 30 del 26.11.2009)

 Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società G.S. Marliana Calcio A.D., nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. fino al 11.03.2010 al calciatore Alessio Sgambato con la seguente motivazione: “Afferrava il D.G. alle spalle facendolo roteare di circa 180° e quindi gli rivolgeva frasi offensive. Da tale gesto l’arbitro non riportava conseguenze. Di poi dopo la notifica della conseguente espulsione persisteva nel proprio contegno ingiurioso. Sanzione aggravata perché capitano”.

 La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una rivisitazione in termini di quantificazione, descrivendo, a giustificazione del comportamento tenuto dal proprio calciatore-capitano, particolari situazioni di gioco che portavano lo stesso tesserato - Alessio Sgambato – a rivolgere al D.G. le proprie rimostranze; in particolare sostiene la reclamante che i fatti non si sono svolti come riportato nel referto di gara dal D.G.: il calciatore, infatti, si avvicinava all’arbitro, appoggiandogli la mano destra sul braccio e senza offesa alcuna, limitandosi a chiedere il perché delle decisioni assunte.

 Dopo tale gesto l’arbitro notificava al calciatore il provvedimento di espulsione e solo in quel momento lo Sgambato pronunciava una frase offensiva.

 Sottolinea, inoltre, la reclamante il comportamento corretto da sempre tenuto dal calciatore Sgambato, il quale non ha mai riportato squalifiche per condotte scorrette ed irriguardose nei confronti dei D.G.

 Infine, evidenzia la stessa società che per fatti più gravi sono state inflitte dagli Organi di G.S. squalifiche minori o simili a giocatori anch’essi capitani.

 La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.

 Dal supplemento di rapporto acquisito agli atti emerge l’evidente responsabilità del calciatore Alessio Sgambato.

 Il D.G., infatti, ha confermato la dinamica dei fatti già fornita nel rapporto di gara.

 L’arbitro ha affermato che il calciatore lo afferrava alle spalle, senza arrecargli dolore, facendolo roteare di 180°, gridandogli una serie di frasi offensive sia prima che dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

 La ricostruzione della dinamica fattuale dimostra la condotta irriguardosa, offensiva e comunque poco educata del calciatore.

 Il reclamo della società A.D. Marliana Calcio risulta totalmente infondato sia in fatto che in diritto.

 La sanzione di tre mesi e mezzo appare equa e correttamente applicata dal G.S.T..

 Infatti, nel caso di specie, la valutazione di congruità della sanzione deve essere effettuata considerando non solo il contegno irriguardoso ed ingiurioso tenuto dal calciatore, ma anche in relazione al fatto che lo stesso durante la partita rivestiva la funzione di capitano il quale, proprio perché scelto tra i molti in ragione delle buone capacità di dialogo e di equilibrio decisionale, dovrebbe costituire esempio di correttezza e di buona educazione.

 Parimenti è da respingere la questione sollevata dalla reclamante in ordine al richiamo di precedenti decisioni assunte da Organi di G.S. nei confronti di giocatori anch’essi capitani per fatti, a suo dire, di maggiore gravità, per i quali sarebbe stata applicata una sanzione inferiore o simile.

 A tal proposito pare opportuno ricordare che i fatti oggetto di reclamo vengono considerati e valutati sulla base di più e diversi elementi acquisiti agli atti, o rilevati nel corso del procedimento.

 Detto ciò, la valutazione di un fatto, che all’apparenza potrebbe sembrare di per sé identico ad un altro, in realtà può assumere diversa accezione e interpretazione.

 Nel caso in esame, il richiamo a precedenti decisioni assunte da Organi di G.S. non pare pertinente, in quanto riflettenti fattispecie di diversa natura rispetto a quella oggetto del presente reclamo.

P.Q.M.

 la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’addebito della relativa tassa.

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