COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 090 stagione sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

090 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. Solvay Ponteginori avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il tesserato Perticone Giuseppe per 5 gare. C.U. n° 32 del 11.12.2009.

Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Perticone Giuseppe poiché espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.

Il fatto accadeva in occasione della gara Saline – Solvay Ponteginori del 6.12.2009.

Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dell’accaduto, negando le offese e asserendo che il Perticone avrebbe spinto un avversario, a seguito di precedenti provocazioni.

Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica.

Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G., questi conferma quanto già chiaramente indicato nel primo referto, ribadendo la volontarietà del gesto del Perticone (calcio all’altezza dello stinco a gioco fermo).

Alla luce di tali elementi, non si ravvisano margini per una riduzione della sanzione, che risulta essere equa e ben calibrata tenendo conto sia delle sanzioni minime per gli episodi violenti, sia di quanto abitualmente irrogato per le offese.

 

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

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