COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 088 stagione sportiva Oggetto:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

088 stagione sportiva Oggetto: Reclamo del Sig. Grassini Gabriele tesserato della Polisportiva Casolese avverso la squalifica fino al 24/01/2010 (C.U. n. 31 del 3/12/2009)

Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al Sig. Grassini per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 25/11/2009, tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica Geggiano e la polisportiva Casalese: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica assumeva grave contegno irriguardoso verso il D.G. e quindi, allorché l'arbitro lo invitava a raggiungere velocemente lo spogliatoio assumeva contegno derisorio e quindi gli rivolgeva frase offensiva. Sanzione aggravata in quanto capitano.”.Avverso tale decisione il Sig. Grassini, in proprio, proponeva rituale reclamo contestando parzialmente quanto riferito dal D.G. ed eccependo che il medesimo avrebbe semplicemente reagito nei confronti di chi lo incalzava a lasciare il campo “velocemente” utilizzando un'espressione toscana, largamente utilizzata, che non si connoterebbe certamente per la sua particolare irriguardosità. Concludeva dunque chiedendo una sensibile riduzione del provvedimento emesso dal G.S.T..Il reclamo è infondato e deve essere respinto.Le Carte federali, conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere sia nel rapporto di gara che nel relativo supplemento espressamente richiesto a fini istruttori, le singole condotte illecite attribuite al Sig. Grassini.Nei documenti viene infatti segnalata la condotta del capitano della Società Casolese, allontanato dal campo, che continuava pronunciare frasi, meglio dettagliate in atti, indubbiamente derisorie ed irriguardose.In effetti la ricostruzione difensiva fornita, pur nella correttezza e risolutezza della sua esposizione, comporta alcune considerazioni in ordine alla valenza del termine “brodo”.Per quanto attiene alle frasi pronunciate occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo e pur condividendo con la difesa che non di tratti di termine “particolarmente” offensivo occorre comunque rilevarne l'indubitabile contenuto denigratorio.Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno verbali, analoghe a quelle utilizzate andando a degradare la piacevole conversazione su livelli certamente non corretti, leali o probi.Inoltre il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile ed ha l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività.Dunque la sanzione applicata dal G.S.T., per il singolo termine, per l'atteggiamento complessivamente irriguardoso e per la sua reiterazione, risulta assolutamente corretta e contenuta nell'ambito delle squalifiche irrogate per gesti simili anche in considerazione dell'aggravante contestata.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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