COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI PROVINCIAL

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

087 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo del sig. Donadel Giuseppe avverso la decisione del G.S.T che ha squalificato il calciatore Donadel Michele per cinque giornate. C.U. n. 23 del 3/12/2009.

Per aver offeso un sostenitore avversario il calciatore Donadel Michele veniva espulso dal terreno di gioco. Alla notifica del provvedimento offendeva anche il D.G. Per lasciare il campo serviva l’ausilio del dirigente accompagnatore della squadra. A fine gara, all’uscita dallo spogliatoio, assumeva un comportamento irriguardoso verso l’arbitro, applaudendolo platealmente.

Per tali comportamenti veniva sanzionato con una squalifica per cinque giornate

Avverso la suddetta decisione propone reclamo il sig. Donadel Giuseppe padre del calciatore in questione.

Il reclamante nega che il calciatore abbia offeso l’arbitro, sia al momento dell’espulsione che in seguito, all’uscita dallo spogliatoio, avendo nel frattempo già abbandonato l’impianto sportivo.

Per quanto concerne, invece, le offese al sostenitore avversario, dichiara che le medesime sono state la conseguenza delle offese ricevute in precedenza da alcuni sostenitori della squadra avversaria.

Nel reclamo si adombra anche il dubbio che la squalifica sia stata la conseguenza della reazione verbale del reclamante alla notifica del cartellino rosso al figlio.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto gara, afferma che il giovane calciatore non aveva affatto lasciato l’impianto sportivo al momento della sua uscita dallo spogliatoio. Sottolinea anche di non aver sentito offese rivolte al calciatore dal pubblico presente sugli spalti. Conferma nel resto quanto già descritto nel rapporto di gara.

Alla luce degli atti di gara emerge in maniera chiara la gravità del comportamento posto in essere dal giocatore, in considerazione anche della sua giovanissima età. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti ascritti al medesimo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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