COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare ESORDIENTI FAIR- PLAY

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

ESORDIENTI FAIR- PLAY

 065 Stagione Sportiva 2009/2010 Gara Ideal Club Incisa-Settignanese Del 24.10.2009 (3-0) Categoria Esordienti Fair Play A 11. In C.U. N.22 Del 18/11/2009 D.P.Firenze

Reclama la società Settignanese avverso la seguente decisione del G.S.

“Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.17 del 29.10.2009.

Sull'esito della gara in epigrafe, proponeva rituale reclamo l'U.S.

Settignanese affermando di essere stata danneggiata dal D.G., per non

aver permesso ad un proprio calciatore di scendere in campo, ritenendo  non valido il documento presentato dalla società. Il documento presentato al D.G., secondo la reclamante, sarebbe stato Un attestato di identità rilasciato dal Comune di Firenze (allegato in copia) e ciò, sarebbe dovuto al fatto che il cartellino del calciatore non era ancora pervenuto dalla F.I.G.C.. Inoltre, riferisce sempre la reclamante, il Dirigente accompagnatore

ufficiale della squadra avrebbe rilasciato una dichiarazione sul tesseramento del giocatore,(viene allegata la distinta presentata alla F.I.G.C. e vidimata dalla stessa) che l'Arbitro non avrebbe accettato.

L'U.S. Settignanese chiedeva quindi la ripetizione della gara.

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, decide di respingere il reclamo.

Infatti, dal rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che l'Arbitro aveva ritardato l'inizio della gara di 20 minuti, in quanto la Società Settignanese chiedeva di attendere il documento di

identità del calciatore n.14 Carrani Lorenzo, pretendendo di farlo giocare con la carta di Identità del proprio genitore.

Bisogna rilevare inoltre che il documento indicato in distinta con riferimento al calciatore Carrani Lorenzo è descritto testualmente "lasciapassare C.I. AM 2846570 FI". Orbene, dalla produzione documentale effettuata successivamente dalla reclamante, si evince chiaramente come

il documento C.I. AM 2846570 FI appartenga in realtà proprio ad uno dei genitori con ciò avvalorando la versione fornita dal D.G. nel proprio rapporto. Ne consegue per ciò che il documento di un genitore non rientra ovviamente tra quelli previsti dall'art.71 delle N.O.I.F., ovvero quelli ufficiali rilasciati dalle Autorità competenti e cioè fotografia autenticata, tessera rilasciata dalla F.I.G.C., oltre alla conoscenza personale.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo respinge il reclamo proposto dall'U.S. Settignanese convalida il risultato acquisito sul campo ed ordina incamerarsi la tassa reclamo.

La reclamante ritiene ingiusta la decisione del primo Giudice ribadendo, con il gravame avanti alla C.D.,di essere stata danneggiata, nella effettuazione della gara, dal fatto di non avere potuto schierare il calciatore Carrani Lorenzo.

La stessa società ammette l’errore del proprio dirigente nella compilazione della distinta di gara “perché quello era il numero della C.I. del genitore con il quale il Comune di Firenze aveva fatto la identificazione del ragazzo.”

Sostiene inoltre che dal documento presentato al D.G. si evince chiaramente che la “foto non è del babbo, che la data di nascita non è del babbo.” E conclude per l’accoglimento del reclamo nel senso di una pronuncia che disponga la ripetizione della gara.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce che il calciatore non era in possesso di un valido documento di riconoscimento in quanto, all’atto della verifica, constatava che “tale allegato era un semplice foglio bianco su cui era spillata una fototessera del calciatore stesso e riportava in numero della carta d’identità sopra menzionata e non un attestato d’identità rilasciato dal Comune di Firenze come asserisce la società Settignanese. Di poi la società Settignanese pretendeva di far giuocare il Carrani Lorenzo con la carta d’identità del proprio genitore.”

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, in virtù dei poteri istruttori di cui è titolare, decideva di convocare l’arbitro per gli opportuni chiarimenti.

Tale audizione, fissata in un primo momento per l’udienza del 18/12/2009, è avvenuta soltanto in data 08/01/2010 per causa di forza maggiore di cui l’arbitro ha fornito ampia giustificazione.

All’udienza citata, il D.G. ha precisato che il documento che gli è stato fornito dalla società Settignanese non era in originale bensì in fotocopia e che la foto del Carrani Lorenzo era riportata su tale documento.

Interrogato sul punto, l’arbitro ha dichiarato che, oltre alla fotocopia, mai gli è stata mostrata la carta d’identità del soggetto cui il documento era riconducibile.

La C.D. al termine della propria attività istruttoria, esaminati tutti gli atti del giudizio, respinge il reclamo.

Gli aspetti salienti della vicenda possono essere riassunti come segue.

1)Società Settignanese.

a)La distinta dei calciatori appare sicuramente male redatta e ciò viene espressamente riconosciuto dalla reclamante. Infatti, la dicitura “lasciapassare” collegata ad un numero di carta d’identità di soggetto diverso dal calciatore, appare sicuramente ingannevole e formalmente scorretta.

La carta d’identità in questione, non è dato sapere a chi faccia riferimento (anche se si può presumere trattarsi di un genitore), ma ciò che più stupisce è il fatto che neanche la società Settignanese pare essere ben edotta circa il soggetto titolare della stessa. Infatti, nel gravame (così come testualmente riportato nel presente atto), la società fa riferimento alla figura paterna, mentre dalla lettura del documento si rileva chiaramente il nome di battesimo del predetto soggetto:Rossella. Tale nominativo ben difficilmente può essere collegato ad un soggetto di sesso maschile, quindi trattasi presumibilmente della madre.

b)Il documento fornito all’arbitro non era in originale, bensì in fotocopia (vedi dichiarazione resa a verbale dall’arbitro).

2)Arbitro.

Il D.G. ha redatto il primo rapporto in maniera poco chiara dal punto di vista interpretativo, facendo altresì un po’ di confusione nel supplemento di rapporto ove parla di “spillatura” di una fotografia su un foglio bianco.

Le motivazioni della reiezione del reclamo, possono essere così riassunte:La società Settignanese non ha fornito all’arbitro una valida documentazione atta al riconoscimento del calciatore Carrani Lorenzo in quanto, una semplice fotocopia di un documento, non può essere considerata idonea al fine indicato.

Se accanto a questa problematica, comunque assorbente, vengono aggiunte tutte le altre discrepanze evidenziate dall’esame degl’atti, emerge un quadro sconfortante circa la gestione delle varie situazioni. Infatti, pare necessaria una serena meditazione da parte di tutti al fine di evitare la ripetizione di certi errori, soprattutto nel settore giovanile ed in particolare nella categoria in esame, ove dovrebbe prevalere il concetto di sport nel senso puro dello stesso,ove i ragazzi giocano solo per divertirsi, i dirigenti per coadiuvare i giovani nella loro crescita e gli arbitri a muovere i primi passi necessari alla loro maturazione direttoriale.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it