COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 119 Stagione sportiva 20
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
119 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Unione Montignoso 2005 avverso la sanzione della squalifica per 3 gg inflitta dal G.S.T. ai calciatori Bevilacqua Paolo e Poli Matteo (C.U. n. 42 del 21.01.2010)
Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Unione Montagnoso 2005, nella persona del presidente, avverso
A)la sanzione della squalifica per 3gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Bevilacqua Paolo, con la seguente motivazione:“A fine gara rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Successivamente si presentava nello spogliatoio arbitrale per protestare”;
B)la sanzione della squalifica per 3gg. inflitta dal G.S.T. al calciatore Poli Matteo, con la seguente motivazione:“Espulso per doppia ammonizione, a fine gara si presentava nello spogliatoio arbitrale con contegno irriguardoso verso il D.G.”;
La reclamante impugna i provvedimenti sopraindicati, chiedendo una rivalutazione dell’entità delle sanzioni comminate, sostenendo che i fatti non si sono svolti così come riportato nel referto di gara dal D.G.
In relazione alla posizione del calciatore Bevilacqua
La reclamante contesta la circostanza secondo la quale il proprio tesserato avrebbe proferito la frase imputata (“Oggi le hai padellate tutte”), non rientrando la stessa nel gergo locale; afferma, inoltre, che non risponde a verità il fatto che a fine gara il calciatore in questione si recava nello spogliatoio del D.G. assieme al compagno di squadra Poli Matteo, trattandosi invece del calciatore Gassani Ettore, e di aver proferito frasi di protesta, essendosi quest'ultimi allontanati su invito del D.G. in modo del tutto pacifico.
In relazione alla posizione del calciatore Poli Matteo
La reclamante contesta il fatto secondo cui il calciatore in questione si sarebbe recato presso lo spogliatoio del D.G; a tal riguardo, precisa che il Poli Matteo si trovava in prossimità dei suddetti locali e che lo stesso utilizzava una terminologia poco educata sia nei confronti di un dirigente del Seravezza, sia nei confronti del D.G.
La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue.
Per quanto attiene la posizione del calciatore Bevilacqua il ricorso si appalesa infondato in fatto ed in diritto.
Con il supplemento di rapporto, per il quale giova ricordarne natura di fede privilegiata, l’arbitro ha confermato quanto già dichiarato nel referto di gara, precisando, con dovizia di particolari, il ripetuto atteggiamento irriguardoso e di protesta posto in essere nei suoi confronti.
Lo stesso D.G., inoltre, ha riconosciuto nella persona del Bevilacqua Paolo e del Poli Matteo i calciatori che a fine gara si presentavano nel suo spogliatoio per reiterare le proteste, senza essere accompagnati da alcun dirigente.
La condotta irriguardosa del calciatore Bevilacqua è stata sanzionata correttamente dal G.S.T. con la squalifica di 3gg., poiché si ricorda che l’art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S. stabilisce che “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”..
Nel caso di specie al giocatore, oltre alla comminazione della squalifica di due giornate per le espressioni irriguardose, è stata giustamente sanzionata la condotta di protesta posta in essere al termine della gara nello spogliatoio del D.G.
Per quanto riguarda il calciatore Poli Matteo, anche in questo caso il reclamo si appalesa infondato.
La presenza del calciatore in questione presso i locali spogliatoio del D.G. è stata confermata dallo stesso arbitro con il supplemento di rapporto, con il quale viene asseverato l’aver il Poli tenuto ora un comportamento offensivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, ora un comportamento irriguardoso nei confronti del D.G.
Si ritiene in ogni caso evidenziare che la parziale confessione di quanto riferito dal D.G. viene fornita dalla stessa reclamante quando, ammettendo la condotta irriguardosa del proprio tesserato, riconosce aver lo stesso calciatore utilizzato “una terminologia poco educata all’intervento su richiesta del D.G. del dirigente del Seravezza e nei confronti dello stesso D.G.”.
Nel caso di specie al giocatore oltre alla comminazione della squalifica di una giornata a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, è stata sanzionata la condotta irriguardosa nei confronti del D.G.
Pertanto, la sanzione irrogata dal G.S.T. al calciatore Poli Matteo risulta essere stata correttamente applicata in relazione ai criteri costantemente seguiti da questa D.S.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bevilacqua Paolo per 3gg.;
- respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3gg. inflitta al calciatore Poli Matteo;
- dispone l’incameramento della relativa tassa.