COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.17 a carico di:
STANCATO Dino, Presidente della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. nelle stagioni sportive 2007/2008 – 2008/2009;
MORRA Immacolata, dirigente con delega di rappresentanza della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. nelle stagioni
sportive 2007/2008 – 2008/2009 e la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per rispondere, i primi due della violazione di cui all’art.1
del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art.33 comma 8 dello stesso Codice, per avere posto
in essere comportamenti e azioni antiregolamentari. (con contestazione a carico di Stancato Dino della recidiva ai sensi
dell’art. 21 commi 1-2 C.G.S.); la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 C.G.S. per i
comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo Presidente Stancato Dino e dalla sua Dirigente con delega di
rappresentanza Morra Immacolata con contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 21 commi 1-2 C.G.S..
IL DEFERIMENTO
In data 21 luglio 2008 Morra Immacolata, dirigente con delega di rappresentanza della F.C. Rossanese 1909 A.S.D, proponeva
ricorso davanti alla Commissione di Appello Federale avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Territoriale Calabria della
L.N.D. che aveva comminato al sig. Stancato Dino, Presidente della F.C. Rossanese 1909 A.S.D., la inibizione per anni quattro e
alla società la penalizzazione di 16 punti da scontare nella stagione 2008/2009 oltre che l’ammenda di € 5.000,00.
Con decisione dell’8 ottobre 2008, pubblicata sul C.U. n.23 /CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava inammissibile il
reclamo e, in considerazione che la tassa reclamo era stata inviata a mezzo assegno bancario rimasto insoluto, disponeva rimettersi
gli atti alla Procura Federale.
Esperite le necessarie indagini, in data 29 maggio 2009, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale il
Sig. Stancato Dino, la Sig.ra Morra Immacolata e la F.C. Rossanese 1909 A.S.D per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.
Nella riunione del 25 gennaio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv.
Gianfranco Marcello. Nessuno è presente per il Signor Dino Stancato, la Sig.ra Immacolata Morra e la Società F.C. Rossanese 1909
A.S.D.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste:
per il Sig.Stancato Dino la inibizione di anni uno tenuto conto della continuazione,
per la Sig.ra Morra Immacolata la inibizione di anni uno tenuto conto della continuazione,
per la Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D l’ammenda di € 1.000,00.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così
come specificate in rubrica.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al Sig. STANCATO Dino la inibizione di anni UNO tenuto conto della continuità,
alla Sig.ra MORRA Immacolata la inibizione di anni UNO tenuto conto della continuità,
non luogo a procedere nei confronti della società F.C. ROSSANESE 1909, essendo stata dichiarata inattiva nella s.s. 2008/2009.