COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N.21 della Società A.C SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Teritoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.63 del 19.11.2009

(squalifica fino al 30.6.2010 del calciatore CARIOTI Fiorenzo).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo, sentito l’arbitro a chiarimento, alla presenza del rappresentanza dell'A.I.A. Intieri Fausto.

RILEVATO

- che per costante insegnamento della C.A.F., nell’ambito del processo svolgentesi davanti agli Organi della giustizia sportiva, non

possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni piu’ o meno interessate di parte giacché, ai fini del

decidere, hanno validità ed efficacia di prova unicamente le risultanze degli atti ufficiali;

- che, pertanto, nessuna valenza può assumere la dichiarazione del Signor Menniti Ettore, ammesso dalla Commissione ( in diversa

composizione);

- che dal rapporto del direttore di gara e dalle dichiarazioni rese all'odierna seduta si evince in maniera chiara ed in equivoca che il

calciatore Carioti Fiorenzo, a fine gara, tentò di avvicinarsi profferendo nei suoi confronti frasi minacciose;

- che , dunque, il comportamento del calciatore può rientrare nella fattispecie di protesta violenta nei confronti dell’arbitro;

- che, conseguentemente, la sanzione deve essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce al 31 MARZO 2010 la squalifica inflitta al calciatore CARIOTI Francesco e dispone

accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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